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Sez. 3, Sentenza n. 9365 del 14/07/2000 (Rv. 538476 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE | Sottoscrizione da parte di difensore munito di procura - Rilascio della procura successivamente alla notificazione del precetto - Opposizione al precetto - Deposito della procura - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538476-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE

Il precetto è sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura. La procura al difensore da parte del creditore può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove venga proposta opposizione al precetto, la stessa dev'essere conferita in tempo utile per poter essere depositata nel giudizio d'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)