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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14798 del 26/05/2023 (Rv. 667983 - 02)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Onere reale ex art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposto - Proprietà dell’area interessata dalla bonifica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667983-02

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE

L'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997, grava unicamente sul proprietario dell'area oggetto delle opere di bonifica e ripristino ambientale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva posto a carico della società proprietaria del sito inquinato l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per interventi di bonifica eseguiti su aree appartenenti ad altri soggetti).

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)