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Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 04/05/1977 (Rv. 385402 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO CON ALTRO CONDUTTORE - AUMENTO DEL CANONE - DIVIETO - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385402-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO CON ALTRO CONDUTTORE - AUMENTO DEL CANONE - DIVIETO - ECCEZIONE.*

L'art 1 della legge 6 novembre 1963, n 1444, il quale dispone che i canoni delle locazioni di immobili non possono essere aumentati anche quando il contratto e rinnovato con altro conduttore, non trova applicazione solo nel caso in cui l'immobile locato, per l'entita delle opere di sistemazione sopravvenute, consenta di affermare che l'oggetto del nuovo contratto di locazione sia radicalmente diverso da quello del contratto precedente, in modo da escludere la rinnovazione del contratto.*

Riferimenti normativi: Legge 06/11/1963 num. 1444 art. 1 CORTE COST., Legge 06/11/1963 num. 1444 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)