Sez. 3, Sentenza n. 4358 del 25/07/1984 (Rv. 436261 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - BLOCCO DEL CANONE ATTUATO EX ART. 1 BIS, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 236 DEL 1974 - SUCCESSIONE DI DUE CONDUTTORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - BLOCCO DEL CANONE ATTUATO EX ART. 1 BIS, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 236 DEL 1974 - SUCCESSIONE DI DUE CONDUTTORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
La disposizione del primo comma dell'art. 1 bis del d.l. 19 giugno 1974 n. 236 (convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974 n. 351) - che, per i contratti di locazione di immobili urbani ad uso abitativo stipulati tra l'1 dicembre 1969 ed il 31 dicembre 1970, blocca il livello del canone all'importo dovuto, anche se da altro conduttore, alla data dell'1 gennaio 1971, stabilendo inoltre che gli aumenti comunque praticati su tale canone non debbono essere superiori al dieci per cento - è applicabile, quanto all'ipotesi di successione di due conduttori, solo se il nuovo conduttore sia subentrato, per quel che concerne l'oggetto del contratto, nell'identica posizione del conduttore precedente e non anche quando il godimento concesso al conduttore successivo riguardi un immobile (anche parzialmente) diverso. (V 3060/82, mass n 420990; (V 1690/77, mass n 385402).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/06/1974 num. 236 art. 1 bis CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)