Sez. 3, Sentenza n. 4285 del 04/05/1994 (Rv. 486465 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità | Attore richiedente la risoluzione o il solo risarcimento - Onere probatorio - Oggetto.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità
In tema di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), l'attore nel caso in cui chieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, o il solo risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, non solo deve provare l'esistenza del contratto, da cui è sorta l'obbligazione che si assume inadempiuta, ma è necessario che provi anche il fatto costitutivo dell'inadempimento e le circostanze in funzione delle quali esso assume rilevanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)