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Sez. 1, Sentenza n. 11629 del 15/10/1999 (Rv. 530666 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione.
Stato
decisa il 1999-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530666-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni, opera a favore del creditore, il quale abbia provato l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito, la presunzione di persistenza del diritto oltre il termine di scadenza; pertanto il creditore è esonerato dall'onere della prova dell'inadempimento e grava sul debitore la prova del fatto estintivo o della mancanza della colpa; tale presunzione non opera allorquando siano dedotti non l'inadempimento dell'obbligazione ma l'inesatto adempimento o la violazione di un obbligo accessorio (quale, ad esempio, l'obbligo di informazione), la cui prova incombe al deducente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)