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Sez. 4, Sentenza n. 1212 del 04/07/1975 Ud. (dep. 23/01/1976) Rv. 132032 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - ESAME DI IDONEITA ALLA GUIDA - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - PERSONA DIFFIDATA - SUPERAMENTO DELL'ESAME DI GUIDA - GUIDA DI VEICOLO DOPO L'ESAME - SUCCESSIVO DINIEGO DELLA PATENTE - VIOLAZIONE RAVVISABILE.*
Stato
decisa il 1975-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132032-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - ESAME DI IDONEITA ALLA GUIDA - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - PERSONA DIFFIDATA - SUPERAMENTO DELL'ESAME DI GUIDA - GUIDA DI VEICOLO DOPO L'ESAME - SUCCESSIVO DINIEGO DELLA PATENTE - VIOLAZIONE RAVVISABILE.*

E responsabile della contravvenzione di cui al tredicesimo comma dell'art 80 cod strad e non gia della infrazione amministrativa di cui al quindicesimo comma dello stesso articolo colui che, dopo il superamento degli esami di guida, conduca un veicolo rispetto al quale e prescritta la abilitazione a condurre se la patente non gli venga successivamente rilasciata per essere egli persona diffidata ai sensi dell'art 1 legge 27 dicembre 1956 n 1423.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)