Sez. 2, Sentenza n. 16637 del 27/07/2007 (Rv. 599873 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Azione di ripetizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione erariale - Legittimazione passiva - Del concessionario - Esclusione - Dell'ente impositore - Sussistenza - Fondamento - Titolarità di diritti propri dell'appaltatore del servizio di accertamento e riscossione - Riferibilità soltanto alle ipotesi anteriori al d.P.R. 26 ottobre 1972 n.649 - Necessità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Nel caso di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio riscossione, per avere l'attore nuovamente eseguito il pagamento dell'importo erariale - che già aveva assolto -, da quello intimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, legittimato passivo è, in qualità di effettivo "accipiens", l'ente impositore del credito e non il procedente alla riscossione. Questo, infatti, ha agito quale concessionario per la riscossione, sulla base di ruoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario. Infatti, l'azione di ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 cod. civ., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed il destinatario di pagamento privo di "causa acquirendi". (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza - depositata il 21 maggio 2003 - con cui il giudice di pace aveva condannato la società concessionaria alla restituzione dell'indebito preteso a titolo di sanzione per una violazione al codice della strada).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Strada art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)