Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004 (Rv. 576111 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Natura - Ambito soggettivo.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
La ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., rappresenta un'azione restitutoria - e non giĆ risarcitoria - a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento privo di "causa adquirendi", per cui non fa differenza che il pagamento all'"accipiens" risulti effettuato a costui personalmente ovvero al suo rappresentante.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)