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Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004 (Rv. 576111 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Natura - Ambito soggettivo.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576111-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

La ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., rappresenta un'azione restitutoria - e non giĆ  risarcitoria - a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento privo di "causa adquirendi", per cui non fa differenza che il pagamento all'"accipiens" risulti effettuato a costui personalmente ovvero al suo rappresentante.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)