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Sez. L, Sentenza n. 6573 del 02/12/1982 (Rv. 424204 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ PER ANZIANITÀ CONVENZIONALI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424204-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ PER ANZIANITÀ CONVENZIONALI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

In tema di indennità per anzianità convenzionale in favore degli ex combattenti, secondo la previsione delle leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824, il riferimento al d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, operato dall'art. 4 della predetta legge n. 824 del 1971, implica non soltanto la fissazione dell'aliquota nella misura dell'ottanta per cento, ma anche la limitazione della base di calcolo allo stipendio paga o retribuzione annua, cioè allo ammontare delle sole somme corrisposte mensilmente, e per dodici mesi, a tale titolo determinato, secondo la regolamentazione dell'ente datore di lavoro, e con esclusione della cosiddetta "tredicesima" e delle altre mensilità aggiuntive, restando non pertinente ogni riferimento ai criteri che regolano il compito della indennità di buonuscita dei dipendenti dello stato, la quale è collegata all'effettiva durata del servizio e perciò ancorata a differenti presupposti. (V 5804/80, mass n 409631; (V 4127/78, mass n 393750).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)