Sez. 3, Sentenza n. 11982 del 11/11/1991 (Rv. 474566 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Rinnovazione tacita | Impedimento - Disdetta - Necessità - Forma ex art. 3 della l. n. 392 del 1978 - Inosservanza - Nullità della disdetta - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Rinnovazione tacita
L'art. 3 della legge sull'equo canone, a norma del quale il contratto di locazione degli immobili destinati ad uso abitativo si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo, non prescrive un requisito di forma della comunicazione della disdetta a pena di nullità perché tale sanzione non è espressamente comminata né può essere ritenuta per via interpretativa dato che nella materia delle locazioni vige il principio della libertà di forma, derogato solo per le locazioni ultranovennali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)