Sez. 3, Sentenza n. 409 del 12/01/2006 (Rv. 586207 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Nozione - Libertà di forma - Sussistenza - Forma diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Intimazione di sfratto per finita locazione - Validità anche come disdetta - Configurabilità - Condizioni.
LOCAZIONE - DISDETTA
La disdetta relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito "ex lege", concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Pur prevedendo l'art. 3 della legge n. 392 del 1978 (abrogato successivamente dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, ma applicabile temporalmente nella fattispecie) che la disdetta debba essere comunicata con lettera raccomandata, tuttavia tale forma non è prescritta a pena di nullità (nemmeno desumibile in via interpretativa), ragion per cui può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza. Sulla scorta di tali principi è possibile, quindi, che la disdetta sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chiaramente e senza possibilità di equivoci la suddetta volontà del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta logicamente e giuridicamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)