Sez. 1, Sentenza n. 51878 del 13/09/2016 Cc. (dep. 05/12/2016) Rv. 268925 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Collegamenti del condannato con la criminalità organizzata - Valutazione del PNA o del PDA - Vincolo per il giudice - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione di benefici penitenziari, la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia in ordine all'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata non vincola il giudice, che deve sottoporla a verifica sia per quanto concerne l'apprezzamento dei dati fattuali esposti, che non possono limitarsi a mere affermazioni di mancanza di elementi positivi, sia per quel che riguarda il giudizio di attualità dei predetti collegamenti. (Fattispecie in tema di liberazione anticipata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)