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Sez. 3 - , Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 (Rv. 663300 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Inadempimento - Natura - Fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale - Rilevanza della colpa - Elemento costitutivo della responsabilità - Esclusione - Criterio di imputabilità della causa che ha impedito l’adempimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663300-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - IN GENERE

Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento - che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa - ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento.

Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)