Sez. L, Sentenza n. 4623 del 02/03/2026 (Rv. 678777-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Nullità del licenziamento - Responsabilità risarcitoria ex art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Art. 1218 c.c. - Applicazione - Conseguenze - Colpa del datore di lavoro - Rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
La responsabilità risarcitoria derivante dall'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 è regolata dalle norme del codice civile in tema di danno da inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), con la conseguenza che, rilevando la colpa unicamente quale criterio di imputabilità della causa impeditiva dell'inadempimento, l'accertamento della relativa sussistenza - anche se in minima misura - in capo al datore di lavoro è da solo sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio, senza possibilità di graduarne in minus la quantificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al licenziamento discriminatorio comminato, per superamento del periodo di comporto, nei confronti di una lavoratrice disabile, aveva ritenuto che, a fronte del silenzio di quest'ultima circa le proprie condizioni di salute, la mera conoscibilità delle stesse da parte del datore di lavoro valesse a mitigarne la colpa, giustificando la quantificazione del risarcimento nella misura minima di cinque mensilità).
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)