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Sez. 1, Sentenza n. 13517 del 01/07/2015 (Rv. 635683 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria del bene - Determinazione del prezzo sulla base del criterio dell'"acconto salvo conguaglio" - Pregressa dichiarazione di incostituzionalità della norma - Azione per il pagamento del conguaglio - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635683-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora la determinazione del prezzo della cessione volontaria del bene faccia riferimento al criterio dell'"acconto salvo conguaglio", secondo i parametri indennitari provvisori di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 385, già dichiarati costituzionalmente illegittimi al momento della stipulazione della cessione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la pattuizione sul prezzo viene determinata in relazione al criterio legale di quantificazione dell'indennità, ma il termine decennale di prescrizione del diritto del cedente a conseguire il conguaglio inizia a decorrere, in ragione dell'immediata azionabilità di tale diritto, dal giorno stesso del contratto di cessione volontaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)