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Sez. U, Sentenza n. 857 del 07/12/1999 (Rv. 531887 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ipotesi di estinzione del procedimento - Disciplina ex art. 12 legge n. 1 del 1981 - Decorso di oltre novanta giorni tra la deliberazione e il deposito della sentenza - Estinzione del procedimento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531887-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati, i termini entro i quali può essere promossa l'azione disciplinare e deve concludersi il relativo procedimento sono previsti dall'art. 59 d.P.R. n. 916 del 1958, come modificato dall'art. 12 legge n. 1 del 1981, secondo il quale entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale dinanzi alla sezione disciplinare e nei due anni successivi deve essere depositata la sentenza; purché i predetti termini risultino rispettati, è assolutamente irrilevante ai fini dell'estinzione del procedimento, il fatto che la sentenza risulti depositata tempo dopo la deliberazione (nella specie, oltre novanta giorni dopo), giacché al procedimento disciplinare dei magistrati non sono applicabili le norme che disciplinano diversamente la materia relativamente all'azione disciplinare nei confronti degli impiegati civili dello stato e, in genere, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)