Sez. L, Sentenza n. 6172 del 27/06/1994 (Rv. 487225 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Onere probatorio del lavoratore - Oggetto - Allegazioni del lavoratore medesimo circa i fatti giustificativi del licenziamento ovvero circa le circostanze dimostrative della mancanza del potere di recesso - Mere argomentazioni difensive - Configurabilità - Deduzione nel giudizio di appello - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere
Nel caso di impugnazione del licenziamento con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, la causa "petendi" è costituita dall'inesistenza, in capo al datore di lavoro, del potere di determinare l'estinzione del rapporto, incombendo sul lavoratore unicamente l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'evento del licenziamento con le relative modalità; ne consegue che le allegazioni del lavoratore licenziato relative all'inesistenza o all'inidoneità di determinati fatti a giustificare il licenziamento, ovvero quelle concernenti l'esistenza di circostanze atte a dimostrare la carenza del potere di licenziare, costituiscono semplici argomentazioni difensive che, non integrando una diversa causa "petendi", possono essere sviluppate anche solo nel giudizio di appello al fine di sollecitare il giudice nella verifica delle condizioni di legittimità del recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)