Sez. L, Sentenza n. 11926 del 24/11/1998 (Rv. 521074 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Onere probatorio del lavoratore - Oggetto - Manifestazione della volontà di recesso del datore di lavoro - Fattispecie escludente tale volontà nel provvedimento dell'azienda editrice di quotidiani contenente il consenso all'accesso dei collaboratori alla redazione solo per la consegna degli articoli da pubblicare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Nel caso di impugnazione del licenziamento con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, incombe sul lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda, rappresentato dalla manifestazione di volontà di recesso del datore di lavoro (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito secondo cui tale manifestazione non poteva essere ravvisata nel provvedimento adottato presso un'azienda editrice di quotidiani, con cui si consentiva l'accesso dei collaboratori alla redazione solo per la consegna degli articoli da pubblicare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)