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Sez. 1 - , Sentenza n. 18451 del 08/06/2022 (Rv. 664969 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Procedimento per l’accertamento del diritto al mantenimento proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di un solo genitore - Litisconsorzio necessario con l’altro genitore - Esclusione - Natura solidale dell’obbligazione - Esclusione - Ripartizione dell’onere tra entrambi i genitori - Necessità - Conseguenze in tema di accertamenti istruttori da parte del giudice. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664969-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE

Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale. Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno.

Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)