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Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36, e' ridotto da dieci ad otto anni.

2. E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 2

1. Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

Art. 3

1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianita' di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

2. Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cessazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verita' mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.

3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.2

Art. 4

1. Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

4. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 5

1. Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire trecento.

2. Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

3. Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 6

1. Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della Commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonche' ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Solmi - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.