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Sez. 4, Sentenza n. 17492 del 16/11/1989 Ud. (dep. 18/12/1989) Rv. 182859 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO - CROLLO DI COSTRUZIONI - TERREMOTO - IN ZONA NON DICHIARATA A RISCHIO SISMICO - PROGETTISTA, COSTRUTTORE, DIRETTORE DEI LAVORI - NORME DETTATE PER LE ZONE SISMICHE - OSSERVANZA - ESCLUSIONE - REGOLE DELLA BUONA TECNICA DI EDILIZIA CIVILE - INOSSERVANZA - MOVIMENTO TELLURICO AD EFFETTO SINERGICO SUL CROLLO - RESPONSABILITÀ PENALE - SUSSISTENZA - PREVEDIBILITÀ DEL TERREMOTO - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182859-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO - CROLLO DI COSTRUZIONI - TERREMOTO - IN ZONA NON DICHIARATA A RISCHIO SISMICO - PROGETTISTA, COSTRUTTORE, DIRETTORE DEI LAVORI - NORME DETTATE PER LE ZONE SISMICHE - OSSERVANZA - ESCLUSIONE - REGOLE DELLA BUONA TECNICA DI EDILIZIA CIVILE - INOSSERVANZA - MOVIMENTO TELLURICO AD EFFETTO SINERGICO SUL CROLLO - RESPONSABILITÀ PENALE - SUSSISTENZA - PREVEDIBILITÀ DEL TERREMOTO - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*

In tema di crollo colposo di costruzioni, il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori di un edificio eretto in zona non dichiarata sismica non sono tenuti ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge prescrive per le costruzioni in zone a rischio sismico. Tuttavia, ove l'edificio venga progettato e o realizzato senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina, è ravvisabile rapporto di (con) causalità tra la rimproverabile condotta dei soggetti sopra indicati (ovvero di taluno tra essi) e l'evento de quo, senza che possa accamparsi imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali. (fattispecie di crollo di un edificio in occasione del sisma che nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata. Fu accertato che le fondamenta del manufatto presentavano gravi carenze tali da renderlo estremamente fragile, sicché, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò cagiando la morte di tutti i quaranta abitanti. Il progettista-direttore dei lavori si difendeva sostenendo, tra altro, la imprevedibilità dell'evento terremoto in zona non dichiarata (al tempo) a rischio sismico).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)