Sez. 4, Sentenza n. 2378 del 08/07/2016 Ud. (dep. 18/01/2017) Rv. 268874 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Crollo colposo di costruzioni - Evento sismico - Responsabilità concorsuale del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO
In tema di crollo colposo di costruzioni conseguente ad evento sismico è configurabile la responsabilità a titolo di cooperazione colposa del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere i quali, durante i lavori di ampliamento della sede di una facoltà universitaria, abbiano omesso di verificare (il primo) la conformità agli elaborati progettuali e (il secondo) la fedele esecuzione del progetto e la conformità alle condizioni contrattuali dell'impiego dei materiali previsti, qualora tali condotte siano state una concausa del crollo, unitamnete all'evento sismico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condotta degli imputati per non aver controllato, nelle rispettive qualità, l'effetiva realizzazione degli elementi di rinforzo ed irrigidimento previsti dal progetto per consolidare la struttura, in quanto tali accorgimenti avrebbero impedito o almeno in parte evitato il crollo, non potendo altresì considerarsi la scossa sismica - verificatasi in zona notoriamente soggetta a tale rischio - una causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l'evento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)