diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 35525 del 24/04/2001 Cc. (dep. 28/09/2001) Rv. 220191 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Esecuzione - Diritti dei terzi proprietari del suolo - Rilevanza in sede penale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220191-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l'opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)