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Sez. L, Sentenza n. 5854 del 23/11/1985 (Rv. 443040 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SEQUENZA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MANCATO RISPETTO DELL'INTERVALLO PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 APRILE 1912 N. 230 - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DEL PRIMO CONTRATTO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443040-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SEQUENZA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MANCATO RISPETTO DELL'INTERVALLO PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 APRILE 1912 N. 230 - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DEL PRIMO CONTRATTO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - CONSEGUENZA.*

In ipotesi di sequenza di contratti di lavoro a tempo determinato, legittimamente stipulati a norma dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, il mancato rispetto dell'intervallo temporale tra l'uno e lo altro stabilito dall'art. 2 ult. Parte della detta legge comporta la conversione del primo contratto in contratto a tempo indeterminato, in cui rientrano i successivi contratti a termine con la conseguenza che l'apposizione del termine non vale come recesso da doversi tempestivamente impugnare, mentre la cessazione dell'attività lavorativa alla relativa scadenza del contratto e l'estromissione del lavoratore dall'azienda configurano un licenziamento orale, e per fatti concludenti, radicalmente nullo per difetto di Forma, per il quale non trova applicazione il termine di decadenza dall'impugnativa del licenziamento previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, senza che si verifichi - a meno che l'intervallo di tempo tra un contratto ed un altro non sia di tale durata da implicare lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso - alcun effetto risolutivo, restando efficaci per i singoli rapporti a termine, ricondotti nell'unico rapporto a tempo indeterminato, le pattuizioni circa lo svolgimento del servizio con andamento ciclico, ossia con sospensione convenzionale sia della prestazione lavorativa che della retribuzione negli intervalli non lavorati. (V 667/85, mass n 438872; (V 181/85, mass n 438401; (V 3080/84, mass n 435120; (V 5394/82, mass n 423159).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)