Sez. 1, Sentenza n. 12706 del 18/10/2001 (Rv. 549717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In caso di interruzione del processo, il termine semestrale per la riassunzione ex art. 305 cod. proc. civ. deve farsi decorrere non già dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui le parti abbiano avuto conoscenza "legale" dell'evento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)