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Sez. 1, Sentenza n. 12706 del 18/10/2001 (Rv. 549717 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2001-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549717-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In caso di interruzione del processo, il termine semestrale per la riassunzione ex art. 305 cod. proc. civ. deve farsi decorrere non già dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui le parti abbiano avuto conoscenza "legale" dell'evento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)