diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17424 del 29/08/2005 (Rv. 584011 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Termine per la riassunzione innanzi al giudice competente - Decorrenza - Fissazione da parte del giudice con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza - Irrilevanza - Termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. a decorrere dalla comunicazione - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584011-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Anche nel processo del lavoro, se il termine fissato per la riassunzione della causa nella sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito è erroneamente fatto decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza, anzichè da quella di comunicazione della decisione, la statuizione del giudice sul punto deve ritenersi "tamquam non esset", e si applica il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza dettato dall'art. 50, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., per l'ipotesi di mancata indicazione del termine nella sentenza che pronuncia sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)