Sez. 4, Sentenza n. 9814 del 23/05/2014 Ud. (dep. 06/03/2015) Rv. 262452 - 01
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Medico di base - Assenza - Attività espletata dal medico suo sostituto - Danni da reato del medico sostituto - Responsabilità del medico sostituito - Esclusione - Ragioni - Individuazione del sostituto da parte del sostituito - Irrilevanza.
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest'ultimo, in assenza del medico titolare, l'attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'individuazione del sostituto sia stato effettutata dal medico sostituito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)