Sez. 3, Sentenza n. 28220 del 05/04/2011 Cc. (dep. 18/07/2011) Rv. 250640 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Reato ex art. 16, comma quarto, D.L. n. 135 del 2009 - Indicazione di vendita - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di reato ex art. 16, comma quarto, D.L. n. 135 del 2009, convertito in l. n. 166 del 2009, la "indicazione di vendita" che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia deve necessariamente consistere in una rappresentazione grafica idonea ad essere apposta sul prodotto stesso o sulla confezione di vendita o comunque suscettibile di divenire oggetto di comunicazione commerciale, essendo conseguentemente inidonea a tal fine la mera materialità del prodotto o della merce. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva ravvisato il "fumus" del reato in considerazione della foggia e tipologia degli oggetti sequestrati, segnatamente gondole e maschere, ritenute rappresentative di "italianità" e "venezianità").
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 16 com. 3, Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 16 com. 4, Legge 20/11/2009 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)