Sez. 3 - , Sentenza n. 1298 del 25/11/2020 Ud. (dep. 14/01/2021) Rv. 280579 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Tutela del "Made in Italy" - Importazione di prodotti dall'estero – Elemento soggettivo – Dolo generico – Dolo eventuale – Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, il delitto di cui all'art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, in relazione all'art. 517 cod. pen., costituisce un reato a dolo generico, che richiede la consapevolezza in capo all'agente dell'esistenza del segno distintivo e della sua natura ingannevole e che può configurarsi nella forma del dolo eventuale ove, pur in presenza di chiari indici fattuali indicativi dell'esistenza di un segno mendace, l'agente deliberatamente li trascuri, accettando il rischio della vendita o della messa in circolazione di prodotti recanti tali segni. (Fattispecie relativa all'apposizione della stampigliatura «made in Italy» su magliette di origine cinese).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Cod. Pen. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)