Sez. 6, Sentenza n. 32801 del 02/02/2012 Ud. (dep. 21/08/2012) Rv. 253270 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Innocenza dell'incolpato - Consapevolezza da parte del denunciante - Necessità - Modalità di accertamento - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, osservando in motivazione che il carattere mutevole delle dichiarazioni accusatorie sulla versione dei fatti oggetto di denuncia costituisce di per sé un mero indizio, ma non una prova certa del dolo di calunnia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)