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Sez. 1, Sentenza n. 6212 del 09/12/1985 (Rv. 443339 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CESSAZIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - CESSAZIONE O INASSICURABILITÀ DEL RISCHIO - SCIOGLIMENTO "IPSO IURE" DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ IN TAL SENSO O CONTRARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443339-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CESSAZIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - CESSAZIONE O INASSICURABILITÀ DEL RISCHIO - SCIOGLIMENTO "IPSO IURE" DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ IN TAL SENSO O CONTRARIA - IRRILEVANZA.*

Lo scioglimento del contratto di Assicurazione nel caso di cessazione del rischio, ovvero nell'analogo caso di sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo (nella specie, insorgenza di infermità permanente, in relazione a polizza di Assicurazione contro le malattie), si verifica, a norma dell'art. 1896 cod. civ., "ipso iure", senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, ed anche indipendentemente da un'eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità delle parti di mantenere in vita un'Assicurazione senza rischio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1896

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)