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Sez. 3, Sentenza n. 6561 del 29/03/2005 (Rv. 581159 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - CESSAZIONE | Conseguenze - Scioglimento del contratto "ipso iure" - Diverso accordo delle parti - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581159-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - CESSAZIONE

Ai sensi dell'art. 1896 cod. civ., nel caso di cessazione del rischio assicurativo, ovvero nell'analogo caso della sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, lo scioglimento del contratto si verifica "ipso iure", senza necessità di una manifestazione di volontà delle parti e malgrado un'eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità per le parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1896

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)