Sez. 1, Ordinanza n. 27343 del 13/10/2025 (Rv. 676409-01)
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - A SEGUITO DI GIUDIZIO DI REVOCA DELL'INTERDIZIONE | Amministrazione di sostegno - Nomina di amministratore esterno pur in presenza di familiari disponibili - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - A SEGUITO DI GIUDIZIO DI REVOCA DELL'INTERDIZIONE
In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un'accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata dalla nomina di un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale.
Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)