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Sez. 3 - , Sentenza n. 21066 del 19/10/2016 (Rv. 642936 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE | Rapporti tra i soci illimitatamente responsabili - Art. 2291 c.c. - Inapplicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642936-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE

Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)