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Sez. 3, Sentenza n. 2269 del 16/06/1976 (Rv. 381066 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DI FASCICOLO INCOMPLETO - INAPPLICABILITA - MANCANZA DI UN DOCUMENTO - APPREZZAMENTO DELLA RILEVANZA - POTERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381066-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DI FASCICOLO INCOMPLETO - INAPPLICABILITA - MANCANZA DI UN DOCUMENTO - APPREZZAMENTO DELLA RILEVANZA - POTERE DEL GIUDICE.*

La sanzione di improcedibilita dell'appello ai sensi del secondo comma dell'art 348 cod proc civ e stabilita per il caso in cui lo appellante, dopo essersi costituito, non presenti il proprio fascicolo nella prima udienza o nel termine di rinvio fissato dal giudice, non gia per l'ipotesi in cui l'appellante presenti il proprio fascicolo incompleto per mancata inserzione in esso di un documento gia prodotto in primo grado, giacche in questa ipotesi spetta al giudice di verificare se gli Atti specifici non prodotti siano o no indispensabili per la decisione del gravame. (Conf 912/68, mass n 332252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)