Sez. L, Sentenza n. 26287 del 25/11/2013 (Rv. 628654 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare a carico di lavoratore sottoposto a giudizio penale - Sospensione cautelare dal servizio - Illegittimo esercizio dell'iniziativa disciplinare - Conseguenza - Inefficacia della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro - Diritto del dipendente alla "restitutio in integrum" - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In caso di sospensione cautelare disposta nei confronti di dipendente di ente locale condannato in sede penale, la sorte della misura è condizionata all'esito del procedimento disciplinare attivato (o riattivato dopo la decisione in sede penale avente ad oggetto i medesimi fatti) a carico del lavoratore stesso, con la conseguenza che, ove la P.A. non si sia conformata ai requisiti di legittimità che rendono valida la sanzione disciplinare intimata, la sospensione unilaterale del rapporto resta priva di causa e il dipendente ha diritto, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare, alla "restitutio in integrum".
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 27, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)