Sez. 1, Sentenza n. 6430 del 27/11/1982 (Rv. 424057 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IN GENERE - DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE INCOMPLETA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IN GENERE - DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE INCOMPLETA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
In tema di deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, la circostanza che la comunicazione della deliberazione medesima, prescritta dall'art. 2527 cod. civ. senza particolari formalità, non contenga l'indicazione delle ragioni specifiche poste a fondamento del provvedimento, resta irrilevante quando l'escluso sia comunque a conoscenza degli addebiti, sì da essere in grado di proporre tempestiva opposizione davanti al tribunale, con puntuale riferimento al contenuto di quella deliberazione. (V 6289/79, mass n 403022).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)