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Sez. 1, Sentenza n. 6289 del 03/12/1979 (Rv. 403022 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IN GENERE - DELIBERA DI ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE - FINALITA - INCOMPLETEZZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403022-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IN GENERE - DELIBERA DI ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE - FINALITA - INCOMPLETEZZA - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art 2527, terzo comma, cod civ, la comunicazione della delibera di esclusione ha lo scopo di consentire al socio escluso di proporre opposizione davanti al tribunale. Pertanto, all'eventuale incompletezza di tale comunicazione non puo essere ricollegata altra conseguenza che quella di escludere preclusioni, che, in caso normale, si verificherebbero, se l'opposizione non fosse proposta tempestivamente o non fosse puntuale e pertinente rispetto al reale contenuto della delibera.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)