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Sez. L, Sentenza n. 4212 del 03/03/2016 (Rv. 639776 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Crediti contributivi - Rito del lavoro - Opposizione a decreto ingiuntivo - Memoria di costituzione del creditore opposto - Omessa indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639776-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto al rito del lavoro, attesa la posizione sostanziale di attore dell'opposto la memoria difensiva deve contenere gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c, sicché la mancata indicazione specifica dei fatti e degli elementi di diritto, nonché dei mezzi di prova resi necessari dall'opposizione, può condurre al rigetto di questa con conseguente revoca del decreto. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., con riferimento ad una memoria difensiva dell'INPGI, con essa costituitosi a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, priva dell'indicazione dei titoli retributivi su cui era fondata la pretesa contributiva, ha ritenuto esenti da contribuzione previdenziale somme che invece il giudice di merito aveva ritenuto soggette agli obblighi in parola per non aver dimostrato, l'opponente, che erano state corrisposte a titolo di cessazione del rapporto con conseguente regime di favore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)