Sez. L, Sentenza n. 449 del 21/01/1988 (Rv. 456997 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - ACCREDITAMENTO EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 818 DEL 1957 - LIMITI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CON L'INPS EX ART. 38 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - ACCREDITAMENTO EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 818 DEL 1957 - LIMITI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CON L'INPS EX ART. 38 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - RILEVANZA.*
L'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, per cui debbono essere accreditati, agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, i contributi indebitamente versati, quando lo accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data di effettuazione del versamento medesimo, ha carattere eccezionale e non può applicarsi nell'ipotesi in cui il rapporto di Assicurazione obbligatoria con l'INPS, la cui instaurazione e protrazione costituisce il presupposto necessario per l'applicazione della norma, sia venuto meno, ex art. 38 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827, a causa dell'impossibilità di coesistenza, per lo stesso rapporto di lavoro, di due forme di assistenza obbligatorie. (V 1300/82, mass n 419179).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)