Sez. 3, Sentenza n. 4214 del 22/12/1975 (Rv. 378568 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Alla regola secondo cui dopo che il giudice abbia rimesso la causa al collegio, non e ammessa la produzione di nuovi documenti si deve derogare quando si tratti di documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre nelle precedenti fasi del giudizio per causa di forza maggiore, o per fatto dell'avversario. Pertanto, il collegio, al quale sia stata proposta istanza di produzione di documenti, non puo limitarsi ad esaminarla alla stregua della regola posta dall'art 184 cod proc civ, ma e tenuto a prendere in esame la duplice questione della decisivita dei documenti in relazione alla soluzione della controversia, e della non imputabilita dell'omissione della tempestiva produzione alla parte interessata, e, qualora non ritenga acquisiti sufficienti elementi di valutazione su tali punti, deve rimettere la causa allo istruttore, perche si proceda in contraddittorio all'accertamento della sussistenza o meno delle circostanze relative. (Conf 101/71, mass n 349451).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)