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Sez. 1, Sentenza n. 101 del 18/01/1971 (Rv. 349451 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349451-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*

Alla regola secondo cui dopo che il giudice abbia rimesso la causa al collegio, non e ammessa la produzione di nuovi documenti si deve derogare quando si tratti di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre nelle precedenti fasi del giudizio per causa di forza maggiore, o per fatto dell'avversario. Pertanto il collegio al quale sia stata proposta richiesta di esibizione dei documenti e tenuto a prendere in esame la duplice questione della loro decisivita in relazione alla soluzione della controversia e della non imputabilita della omissione di produzione alla parte interessata o, qualora non ritenga acquisiti sufficienti elementi di valutazione su tali punti, deve rimettere la causa all'istruttore, perche si apra il contraddittorio in merito all'accertamento di tali circostanze. (V 1104'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)