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Sez. L, Sentenza n. 1961 del 05/07/1974 (Rv. 370191 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA CONNESSE CON QUELLE AGRICOLE PRIMARIE - CRITERIO DI NORMALITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370191-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA CONNESSE CON QUELLE AGRICOLE PRIMARIE - CRITERIO DI NORMALITA - NOZIONE.*

Il criterio di normalita dettato dal secondo comma dell'art 2135 cod civ per definire le attivita connesse con quelle agricole in senso primario si riscontra nello stesso collegamento tra l'attivita agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti e non nei rapporti tra le dimensioni dell'una e dell'altra attivita, poiche essenziale e lo scopo di integrare o completare l'utilita economica finale dell'impresa agricola. (V 1235'72, mass n 357727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)