Sez. L, Sentenza n. 1961 del 05/07/1974 (Rv. 370191 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA CONNESSE CON QUELLE AGRICOLE PRIMARIE - CRITERIO DI NORMALITA - NOZIONE.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA CONNESSE CON QUELLE AGRICOLE PRIMARIE - CRITERIO DI NORMALITA - NOZIONE.*
Il criterio di normalita dettato dal secondo comma dell'art 2135 cod civ per definire le attivita connesse con quelle agricole in senso primario si riscontra nello stesso collegamento tra l'attivita agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti e non nei rapporti tra le dimensioni dell'una e dell'altra attivita, poiche essenziale e lo scopo di integrare o completare l'utilita economica finale dell'impresa agricola. (V 1235'72, mass n 357727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)