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Sez. 3, Sentenza n. 13830 del 09/06/2010 (Rv. 613311 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Violazione di una norma - Causa o concausa di un evento - Condizioni - Preordinazione di tale norma ad impedire l'evento - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613311-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In tema di responsabilità civile, affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, é necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale. (Nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad un soggetto che, alla guida della sua auto, era stato trafitto da una sbarra di ferro posta in corrispondenza dell'accesso all'argine di un fiume, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della P.A. che aveva la custodia, cura e manutenzione dell'argine e degli impianti e dispositivi ad essi inerenti, essendo stato accertato sia che il divieto di transito era stato apposto per impedire di accedere alle sommità arginali del fiume utilizzandole come strada e non per impedire di avvicinarsi alla sbarra, posta dopo il cartello e priva di un sistema di fissaggio che, se adottato, sarebbe stato idoneo ad impedire l'evento, sia che la mobilità di tale sbarra era stata la causa esclusiva dello sfondamento del parabrezza dell'auto, sicché la trasgressione del conducente al divieto di transito era degradata a mera occasione dell'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)