Sez. L, Sentenza n. 4255 del 07/05/1996 (Rv. 497457 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi e prestazioni - Determinazione - Criteri di cui all'art. 12 legge n. 153 del 1969 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Le disposizioni dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 sulla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e sulla rilevanza della retribuzione a tali fini determinata anche "per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza ed assistenza sociale interessate" sono applicabili anche ai regimi previdenziali dei fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, dato che la citata normativa non esclude questi ultimi dai relativi criteri di computo, nonostante che essi possano, sotto altri aspetti, derogare al regime dell'assicurazione generale, purché, come prescrive l'art. 15 della legge 20 febbraio 1958 n. 55, assicurino un trattamento pensionistico almeno equivalente a quello generale.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 55 art. 15, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)