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Sez. 1, Sentenza n. 5142 del 29/04/1992 (Rv. 477051 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Ritardata iscrizione: maggiorazione d'imposta | Imposta di ricchezza mobile - Ritardata iscrizione a ruolo fino al 31 dicembre 1973 e per il periodo successivo al primo gennaio 1974 - Maggiorazione - Regimi rispettivamente applicabili.
Stato
decisa il 1992-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477051-01

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Ritardata iscrizione: maggiorazione d'imposta

Con riguardo a soppressi tributi diretti (nella specie, imposta di ricchezza mobile), iscritti a ruolo posteriormente al primo gennaio 1974, il contribuente resta soggetto alla maggiorazione contemplata dall'art. 184 bis del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 per ritardata iscrizione a ruolo (sempre che sussista il requisito dell'omessa o infedele dichiarazione), fino al 31 dicembre 1973, mentre, per il periodo successivo al primo gennaio 1974, che segna l'abrogazione del citato art. 184 bis, con l'entrata in vigore della nuova disciplina della riscossione delle imposte sul reddito di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è obbligato a corrispondere gli interessi contemplati dall'art. 20 del predetto D.P.R. n. 602 del 1973 (a prescindere dal suddetto requisito della dichiarazione omessa od infedele).

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)