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Sez. 1, Sentenza n. 4254 del 14/05/1997 (Rv. 504320 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione nei confronti di una società e consegnata all'amministratore - Omessa contestazione nei confronti dell'amministratore in proprio - Conseguenze - Assoggettamento a sanzione della società ed estinzione nei confronti dell'amministratore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504320-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Nell'ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa sia emessa nei confronti di una società, in persona del suo amministratore unico, e consegnata in unico esemplare allo stesso amministratore, ma non a quest'ultimo in proprio, l'assoggettamento a sanzione del soggetto individuato come obbligato solidale (la società) non impedisce il verificarsi dell'estinzione nei confronti dell'altro soggetto (l'amministratore, indicato, nell'ingiunzione, come autore della violazione) nei cui confronti è stata omessa la contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1989 num. 681 art. 14, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 4, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 18, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)