Sez. 1, Sentenza n. 4254 del 14/05/1997 (Rv. 504320 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione nei confronti di una società e consegnata all'amministratore - Omessa contestazione nei confronti dell'amministratore in proprio - Conseguenze - Assoggettamento a sanzione della società ed estinzione nei confronti dell'amministratore - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Nell'ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa sia emessa nei confronti di una società, in persona del suo amministratore unico, e consegnata in unico esemplare allo stesso amministratore, ma non a quest'ultimo in proprio, l'assoggettamento a sanzione del soggetto individuato come obbligato solidale (la società) non impedisce il verificarsi dell'estinzione nei confronti dell'altro soggetto (l'amministratore, indicato, nell'ingiunzione, come autore della violazione) nei cui confronti è stata omessa la contestazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1989 num. 681 art. 14, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 4, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 18, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)