Sez. L, Sentenza n. 1318 del 06/02/1992 (Rv. 475603 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione | Ordinanza ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante di una persona giuridica - Persona giuridica - Soggetto "interessato" ex art. 22 primo comma della legge n. 689 del 1981 a proporre opposizione - Configurabilità - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione
In tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità solidale della persona giuridica, ex art. 4, terzo comma, legge n. 689 del 1981, in ordine alla somma dovuta dal suo rappresentante, autore dell'illecito, non comporta che detta persona giuridica possa considerarsi "interessata", ai sensi dell'art. 22, primo comma, della stessa legge, a proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante, attese l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione (in funzione della successiva ordinanza-ingiunzione) - e l'insussistenza di litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)