Sez. L, Sentenza n. 1901 del 22/03/1984 (Rv. 433976 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'IMPRESA - NOZIONE - DEPOSITO DI PRODOTTI DELL'IMPRESA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'IMPRESA - NOZIONE - DEPOSITO DI PRODOTTI DELL'IMPRESA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di Competenza territoriale per le controversie soggette al rito del lavoro, la dipendenza considerata dal secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ. consiste in un'articolazione organica dell'impresa idonea a realizzare un fine produttivo proprio della stessa impresa e, pertanto, non è configurabile come dipendenza un deposito di prodotti dell'impresa in una determinata località, qualora esso non costituisca un elemento della struttura organizzativa imprenditoriale o difetti un qualsiasi collegamento tra il lavoratore e il deposito stesso. (nella specie, si è ritenuta la configurabilità di una dipendenza in relazione ad un deposito cui erano addetti - oltre al lavoratore attore - un capozona ed un ragioniere, che provvedeva alla riscossione degli incassi giornalieri ed alla conservazione delle fatture, e ciò anche sul rilievo che detto deposito era spesso visitato da un dirigente della società con funzioni di coordinamento, organizzazione e sorveglianza). (Conf 6382/80, mass n 410127).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)